Art. 55 disp.att.c.p.p.

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art. 55 disp.att.c.p.p. (Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo) approfondisci

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.
2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.