Art. 55 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 54 disp.att.c.c. vai all'articolo successivo: Art. 56 disp.att.c.c.

Art. 55 disp.att.c.c. approfondisci

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.