Art. 55 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 55 c.c. (Immissione di altri nel possesso temporaneo)
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.