Art. 55 DPR 495-1992
Art. 55 DPR 495-1992 (Rif. Art. 23 DLT 285-1992 - Targhette di identificazione)
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero dell'autorizzazione;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza.
Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
* vai all'articolo precedente: Art. 54 DPR 495-1992 (Rif. Art. 23 DLT 285-1992 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione)
* vai all'articolo successivo: Art. 56 DPR 495-1992 (Rif. Art. 23 DLT 285-1992 - Vigilanza)