Art. 55 DLT 196-2003

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 54 DLT 196-2003 vai all'articolo successivo: Art. 56 DLT 196-2003

Art. 55 DLT 196-2003 (Particolari tecnologie) approfondisci

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.