Art. 559 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 559 c.p. (Adulterio) approfondisci

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
Il delitto è punibile a querela del marito.