Art. 559 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 559 c.p. (Adulterio)
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
Il delitto è punibile a querela del marito.