Art. 558 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 558 c.p.c. (Limitazione dell'espropriazione)
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.