Art. 558 c.p.c.

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Art. 558 c.p.c. (Limitazione dell'espropriazione) approfondisci

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.