Art. 557 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 557 c.c. (Soggetti che possono chiedere la riduzione)
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finchè vive il donante, nè con dichiarazione espressa, nè prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, nè approfittarne. Non possono chiederla nè approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.