Art. 555 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 555 c.c. (Riduzione delle donazioni)
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.