Art. 555 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 555 c.c. (Riduzione delle donazioni) approfondisci

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.