Art. 553 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 553 c.p.p. (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento)
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.