Art. 553 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 553 c.p. (Incitamento a pratiche contro la procreazione)
incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]