Art. 552 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 552 c.p.c. (Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo)
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.