Art. 551 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 551 c.p.p. (Procedimenti connessi)
1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.