Art. 551 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 550 c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 552 c.p.p.

Art. 551 c.p.p. (Procedimenti connessi) approfondisci

1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.