Art. 550 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 549 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 551 c.p.c.

Art. 550 c.p.c. (Pluralità di pignoramenti) approfondisci

Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.