Art. 54 DLT 231-2007
Da Diritto Pratico.
Art. 54 DLT 231-2007 (Formazione del personale)
1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.