Art. 54 Codice Deontologico Forense
Da Diritto Pratico.
Art. 54 Codice Deontologico Forense (Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici)
1.I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte.
2.La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.