Art. 549 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 549 c.p. (Morte o lesione della donna)
; se deriva una lesione personale , si applica la reclusione da dieci a quindici anni.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni .]