Art. 547 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 547 c.p.p. (Correzione della sentenza )
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130.