Art. 544 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 544 c.p.c. (Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato)
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.