Art. 543 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 543 c.p.p. (Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno )
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza. 2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice. 3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. Capo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE