Art. 542 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 542 c.p.c. (Distribuzione giudiziale)
Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.