Art. 540 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 540 c.p.p. (Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili )
1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. 2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.