Art. 540 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 540 c.p. (Rapporto di parentela)
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.