Art. 54-ter c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 54-ter c.p.p. (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata)
1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.