Art. 53 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 52 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 54 c.p.c.

Art. 53 c.p.c. (Giudice competente) approfondisci

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.