Art. 538 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 537 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 539 c.p.

Art. 538 c.p. (Misura di sicurezza) approfondisci

Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva . La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.