Art. 538 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 538 c.c. (Riserva a favore degli ascendenti )
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Se chi muore non lascia figli ..., ma ascendenti ..., a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.