Art. 530 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 530 c.c. (Pagamento dei debiti ereditari)
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.112a
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.