Art. 52 Codice Deontologico Forense
Da Diritto Pratico.
Art. 52 Codice Deontologico Forense (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti)
1.L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2.La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3.La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.