Art. 526 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 526 c.p.p. (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione )
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore .