Art. 523 c.c.

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Art. 523 c.c. (Devoluzione nelle successioni testamentarie) approfondisci

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.