Art. 521 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 521 c.c. (Retroattività della rinunzia) approfondisci

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.