Art. 51 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 51 RD 267-1942 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali)
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.