Art. 516 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) approfondisci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.