Art. 513 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 512 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 513-bis c.p.

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio) approfondisci

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.