Art. 512 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 511 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 513 c.c.

Art. 512 c.c. (Oggetto della separazione) approfondisci

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.