Art. 50 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 49 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 51 c.p.

Art. 50 c.p. (Consenso dell'avente diritto) approfondisci

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.