Art. 50 RD 1669-1933

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Art. 50 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati :
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:
1) se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato ; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
3) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.