Art. 50 DLT 58-1998
Da Diritto Pratico.
Art. 50 DLT 58-1998 (Altre disposizioni applicabili)
1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, comma 4.
2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica l'articolo 42.
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