Art. 508 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 507 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 509 c.c.

Art. 508 c.c. (Nomina del curatore) approfondisci

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perchè provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.112a
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni.
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.