Art. 505 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 505 c.p. (Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta)
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.