Art. 504 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 504 c.p.c. (Cessazione della vendita forzata) approfondisci

Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.