Art. 504 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 504 c.p.c. (Cessazione della vendita forzata)
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.