Art. 4 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 4 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.
Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.