Art. 499 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 498 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 500 c.p.

Art. 499 c.p. (Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione) approfondisci

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.