Art. 497 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 497 c.c. (Mora nel rendimento del conto) approfondisci

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.