Art. 495-ter c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 495-ter c.p. (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali)
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.