Art. 492 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 492 c.p.p. (Dichiarazione di apertura del dibattimento )
1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento. 2. L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.