Art. 48 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 47 disp.att.c.c. vai all'articolo successivo: Art. 49 disp.att.c.c.

Art. 48 disp.att.c.c. approfondisci

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell'inventario e del conto annuale;
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.