Art. 48 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 48 RD 267-1942 (Corrispondenza diretta al fallito)
Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.