Art. 48 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 48 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall'art. 43, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.
Per le cambiali pagabili nel Regno l'autorità competente a ricevere il deposito e l'Istituto di emissione.